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Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i lavori pubblici dichiara, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, quali istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale sono esclusi dalla incorporazione prevista dal suddetto articolo ed equiparati ad ogni effetto agli istituti provinciali.

2. Presso gli istituti autonomi case popolari non provinciali, esclusi dall'incorporazione, e' istituita la gestione speciale prevista dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 2

1. L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali e' determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano.

2. La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione puo' giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.

Art. 3

1. Nell'ambito territoriale, determinato dalla regione ai sensi del precedente articolo 2, gli istituti autonomi case popolari non provinciali hanno competenza esclusiva e subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprieta' o comunque gia' consegnati allo istituto provinciale.

2. I rapporti tra gli istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti dalla regione nel termine di tre mesi.

Art. 4

1. La realizzazione dei programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge spetta agli istituti provinciali.

2. I rapporti inerenti al trasferimento agli istituti autonomi case popolari non provinciali degli alloggi realizzati con i programmi di cui al comma precedente sono definiti dalla regione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 maggio 1976
LEONE
MORO - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO