Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorche' portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonche' quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO