Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.
Il contributo sara' concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in piu' del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unita' da costruire.
Il contributo sara' corrisposto annualmente pro rata all'istituto finanziatore".
2. Le lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unita' e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;
b) miglioramento delle unita' e dei galleggianti di cui alla precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della pesca;".
Art. 2
1. Ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, e successive modificazioni, concernenti il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci, e' autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile la spesa di 150 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980.
2. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato in ciascun anno ad assumere impegni fino a concorrenza della spesa prevista anche per gli anni successivi, a condizione che l'erogazione dei contributi abbia luogo a partire dall'anno cui si riferisce lo stanziamento sul quale l'impegno e' assunto.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 150 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 150 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - GIOIA - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO