Acquedotto sussidiario per la citta' di Pisa per la integrale sostituzione degli emungimenti dalla falda interessante la Torre pendente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 10.468 milioni per la concessione alla regione Toscana di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la costruzione dell'acquedotto sussidiario della citta' di Pisa per la integrale sostituzione degli emungimenti dalla falda interessante la Torre pendente.
2. Detto contributo sara' versato alla regione Toscana in ragione di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 5.468 milioni nell'anno finanziario 1977.
Art. 2
1. All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'approvazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - GULLOTTI - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO