Spesa di lire 2.300 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto a servizio del comune di Gorizia e' autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977 e 1978 e di lire 800 milioni per l'anno finanziario 1979.
Art. 2
1. All'onere di 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - GULLOTTI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO