Proroga del contributo alla societa' nazionale "Dante Alighieri" per il quinquennio 1976-80
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata, a favore della societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.
Art. 2
1. La societa' "Dante Alighieri" presentera' al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della societa'.
2. Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento alla societa' "Dante Alighieri" della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.
Art. 3
1. All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1976
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO