Concessione di un contributo annuo a favore dell'associazione "Don Giuseppe De Luca", con sede in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1976 e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'associazione "Don Giuseppe De Luca", con sede in Roma, riconosciuta come ente avente personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1966, n. 127.
2. Il contributo e' destinato, mediante l'associazione "Don Giuseppe De Luca", alla pubblicazione di opere di alta ricerca storica, filologica e patristica, al mantenimento di corsi di archivistica e di discipline storico-socio-religiose e letterarie e all'assegnazione di borse di ricerca per giovani laureati nelle predette discipline.
3. L'associazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed e' tenuta a riferire annualmente al Ministero vigilante sull'attivita' svolta, ad esso comunicando a tal fine altresi' il relativo rendiconto finanziario.
Art. 2
1. All'onere, valutato in lire 50 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1976
LEONE
MORO - PEDINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO