Partecipazione italiana al Fondo asiatico di sviluppo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo dell'importo di 20.000.000 di dollari USA per la partecipazione dell'Italia al Fondo asiatico di sviluppo della Banca asiatica di sviluppo (BAS).
2. Il contributo di cui al presente articolo e' da corrispondersi entro il 31 dicembre 1976. Il pagamento deve effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 564,168 per dollaro USA, indicato dalle risoluzioni istitutive del Fondo.
Art. 2
1. E' autorizzata, altresi', la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo.
2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di dollari USA 30.800.000, da corrispondersi in tre annualita', in ragione di dollari USA 10.266.666 per il 1976, dollari USA 10.266.666 per il 1977 e dollari USA 10.266.668 per il 1978.
3. I suddetti pagamenti devono effettuarsi in lire italiane, applicando il tasso di cambio di lire 630,725 per dollaro USA, indicato nella risoluzione istitutiva della ricostituzione stessa.
Art. 3
1. Per la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo asiatico di sviluppo, delle somme all'uopo necessarie, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane dell'importo complessivo di dollari USA 50.800.000.
Art. 4
1. I certificati di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo pagabile in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.
2. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.
3. Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.
4. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo asiatico di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.
Art. 5
1. I rapporti derivanti dalla presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.
Art. 6
1. All'onere relativo all'ammortamento e agli interessi, valutato in L. 45.000.000 per l'anno finanziario 1976 ed in L. 242.500.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO