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Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione".

Art. 2

1. L'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
La corrispondenza dei singoli condannati o internati puo' essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Per gli imputati i permessi di colloquio, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorita' giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.
Le dette autorita' giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorita' possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa".

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso e' concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorita' giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il procedimento di appello".

Art. 6

1. L'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 - (Interventi del servizio sociale nella liberta' vigilata). - Nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale".

Art. 7

1. Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:
"Con decreto del presidente della corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.
Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza".

Art. 8

1. Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".
"Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale".

Art. 9

1. Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
"In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello e' costituita un'apposita sezione la quale e' competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semiliberta', di riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 e' aggiunto il seguente:
"Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello".

Art. 11

1. L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 71 - (Norme generali). - Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semi-liberta' e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonche' dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.
Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facolta' di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi e' nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.
Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.
La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.
La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non e' piu' detenuto, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui e' stato dimesso".
"Art. 71-bis - (Udienza). - L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato puo' partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonche', quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza e' comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione".

2. Art. 71-ter - (Impugnazioni). - Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale".

3. "Art. 71-quater - (Comunicazioni). - Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale".

4. "Art. 71-quinquies - (Revoca). - Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna e' intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalita' stabilite per gli incidenti di esecuzione".

5. "Art. 71-sexies - (Inammissibilita'). - Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

6. Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

7. A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza".