Sanatoria dei pagamenti a titolo di indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo al personale dei reparti di volo dell'Esercito per attivita' anteriore al 1° luglio 1970
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' convalidata la corresponsione dell'indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo effettuata anteriormente al 1 luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere attivita' di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO