Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un istituto o azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identita' nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. A cura dell'istituto o azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalita' e il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonche' la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno.
3. All'atto della estinzione del prestito a margine delle indicazioni di cui sopra dovranno essere segnate le generalita' dell'esibitore della polizza di pegno con la indicazione del documento di identificazione personale.
Art. 2
1. In deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verita'.
Art. 3
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imprese non comprese tra gli istituti ed aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.
2. Tali imprese devono effettuare le annotazioni previste nell'articolo 1 su un registro vidimato e bollato nelle forme sancite dagli articoli 2215 e 2216 del codice civile.
Art. 4
1. Chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva nell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 e' revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio.
3. La revoca di cui al precedente comma puo' essere limitata alle agenzie o alle sedi ove il reato e' stato commesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO