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Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523, e' ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO