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Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;

Art. 1 Istruzione professionale

1. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, alla istruzione professionale del personale appartenente alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provvede l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che puo' avvalersi della collaborazione degli organi centrali e periferici delle predette aziende.

2. L'Istituto superiore organizza, a tal uopo, corsi di formazione, anche per impiegati delle carriere direttive, di qualificazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione scientifica.

3. I corsi possono essere anche tenuti contemporaneamente in piu' sedi centrali e periferiche delle aziende, secondo le esigenze dei servizi, la natura dei corsi medesimi e il numero degli allievi.

4. Possono essere nominati docenti anche estranei all'Amministrazione dello Stato, esperti nel campo della meccanografia e dell'automazione, della scienza delle informazioni, della psicologia applicata e in altre discipline di interesse delle aziende.

5. Per i corsi di specializzazione l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni puo' avvalersi delle universita', degli istituti di cultura, di enti ed organismi specializzati, nonche' di scuole di pubbliche amministrazioni estere.

6. L'amministrazione fornisce agli allievi le pubblicazioni necessarie.

7. Le norme di esecuzione sono stabilite con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione; i compensi per i docenti dei corsi corrispondenti a quelli organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sono stabiliti nella stessa misura spettante ai docenti della scuola suddetta.

8. Nulla e' innovato per quanto concerne i corsi di preparazione e quelli di formazione dirigenziale. Restano, altresi', ferme le disposizioni di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, nonche', per quanto concerne i corsi degli impiegati delle carriere direttive, le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dello stesso articolo 1. Per i corsi relativi al personale delle carriere inferiori a quelle direttive, i programmi delle materie oggetto di insegnamento sono sottoposti all'approvazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 2 Riqualificazione del personale

1. L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni attuera', su scala nazionale e con organizzazione quanto piu' possibile decentrata, corsi di riqualificazione del personale postelegrafonico delle carriere inferiori a quella direttiva, secondo un piano approvato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, allo scopo di:

  1. 1) adeguare la preparazione professionale del personale alla riconversione degli impianti e ai nuovi sistemi di lavorazione conseguenti alla sempre piu' generalizzata introduzione dei processi di meccanizzazione ed automazione dei servizi postelegrafonici;

  2. 2) favorire la effettiva mobilita' del personale, anche nello stesso comune di residenza, che ne permetta l'utilizzazione in servizi diversi da quelli di normale applicazione, per fronteggiare le esigenze che volta a volta si manifestano nei vari settori operativi; avviare i dipendenti di minorata capacita' lavorativa verso i servizi dove possano trovare piu' adeguata utilizzazione in relazione al titolo e grado della loro invalidita'.

2. I corsi di riqualificazione devono tendere, mediante l'ampliamento delle cognizioni tecnico-professionali gia' possedute dagli allievi, a preparare il personale all'assolvimento di specifici compiti di istituto della carriera di appartenenza nelle specializzazioni per le quali se ne presenti la necessita'. I corsi stessi devono essere svolti, in misura preminente, mediante addestramento pratico-professionale.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 1.

Art. 3

1. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facolta' di autorizzare in via straordinaria, a far tempo dal 1° gennaio 1976 e fino al 28 febbraio 1977, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il pagamento delle prestazioni straordinarie ed a cottimo a qualsiasi titolo effettivamente prestate dai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare nell'esercizio 1976 i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura di lire 7.600 milioni e di lire 700 milioni.

Art. 5

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, ammontante complessivamente a lire 8.300 milioni, si provvede:

  1. 1) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 273 e 613 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 rispettivamente per lire 6.000 milioni e per lire 1.600 milioni;

  2. 2) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 per lire 700 milioni.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO