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Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' fatto obbligo ai produttori ed ai rivenditori di latte alimentare per il consumo diretto, che a partire dal 1 ottobre 1976 ai sensi delle disposizioni vigenti deve essere posto in vendita con la denominazione "latte intero" ed avere un tenore di materia grassa non inferiore al 3,20 per cento, di osservare le prescrizioni stabilite per il "latte intero normalizzato" dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 566 del consiglio del 15 marzo 1976.

Art. 2

1. Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.

2. Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA -
BONIFACIO - DONAT-CATTIN
- DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO