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Modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito dal seguente:
"Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti".
La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - COSSIGA - PEDINI
Vista, il Guardasigilli: BONIFACIO