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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

2. All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000, e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera f), e' sostituito con il seguente: 84.000;
dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, e' inserito il seguente:

3. Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO