Applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari specializzati, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 517/1972 del consiglio delle Comunita' europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso dei requisiti di capacita' morale, tecnica e finanziaria per essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.
Art. 2
1. Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 516/1972 del consiglio delle Comunita' europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, che nei Paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.
Art. 3
1. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede al rilascio dei modelli stabiliti dal regolamento n. 1172/72 della commissione delle Comunita' europee del 26 maggio 1972, relativi alle domande di autorizzazione per i servizi regolari, regolari specializzati e per i servizi a navetta, nonche' di quelli riguardanti il resoconto annuale di esercizio per i servizi regolari e regolari specializzati.
Art. 4
1. Il titolare di una autorizzazione per un servizio regolare e per un servizio regolare specializzato e' tenuto a fornire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, un resoconto annuale di esercizio, separatamente per ciascun servizio, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 del citato regolamento n. 517/72 del 28 febbraio 1972.
Art. 5
1. Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare e regolare specializzato, qualora non intenda continuare ad esercitare il servizio, deve darne, in base all'articolo 10 del predetto regolamento n. 517/72, tempestiva comunicazione scritta al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, specificando i motivi per i quali viene posto fine all'esercizio della linea.
Art. 6
1. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, procede entro tre mesi dalla data di ricevimento del preavviso di cui sopra, alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 7
1. Le autorizzazioni e gli altri documenti di cui all'articolo 17 del regolamento n. 517/72 e agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 516/72 debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2. Eventuali infrazioni riscontrate, ove commesse da vettori di altri Stati membri della Comunita' economica europea, debbono essere immediatamente rese note al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le successive segnalazioni da fare alle competenti autorita' dello Stato membro cui appartiene il vettore che ha commesso l'infrazione, in base all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 ed all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 516/72.
Art. 8
1. Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, effettua i servizi regolari, regolari specializzati ed i servizi a navetta, di cui ai citati regolamenti del consiglio delle Comunita' europee n. 516/72 e n. 517/72, e' punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione, prevista dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1967, n. 572.
Art. 9
1. Chiunque effettua servizi regolari, regolari specializzati e servizi a navetta senza tenere a bordo del veicolo i documenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 517/72 e di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 516/72 ovvero con documenti scaduti, incompleti od alterati, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Art. 10
1. Il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato che non ottemperi agli obblighi, di cui agli articoli 10, paragrafo 1, e 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) numero 517/72, relativi all'invio al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, del resoconto annuale di esercizio e del preavviso per l'anticipata cessazione di un servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 25.000.
2. Alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, regolare specializzato e per un servizio a navetta ove effettui il servizio con modalita' di esercizio diverse da quelle previste dal documento di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) numero 517/72, per quanto riguarda i servizi regolari e regolari specializzati, e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 516/72, per quanto riguarda i servizi a navetta.
Art. 11
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 516/72, il titolare di un'autorizzazione per un servizio regolare, per un servizio regolare specializzato e per un servizio a navetta viene dichiarato decaduto dall'autorizzazione stessa, oltre che nell'ipotesi contemplata dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 517/72 e dall'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 516/72 per perdita dei requisiti, quando si renda responsabile di ripetute e gravi irregolarita' di ordine amministrativo.
2. Nel caso di perdita dei requisiti, la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato.
3. Negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al titolare dell'autorizzazione ed e' operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.