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Adesione all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonche' ai relativi emendamenti e loro esecuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli emendamenti anteriori al marzo 1975), nonche' agli emendamenti adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato all'articolo precedente, nonche' ai relativi emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente agli articoli XV, sezione 2, e XII, lettera c), dell'accordo stesso.

Art. 3

1. La quota di sottoscrizione italiana al capitale interregionale e' di dollari USA 61.595.886 e la contribuzione al Fondo per le operazioni speciali e' di dollari USA 61.595.886, come indicato nell'accordo; in totale dollari USA 123.191.772 del peso e del titolo in vigore alla data del 18 ottobre 1973, versabili in tre annualita', per gli anni 1976, 1977 e 1978.

Art. 4

1. Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo 3, il Ministero del tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 5

1. In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'UIC, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare in contropartita al detto ufficio certificati speciali di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di dollari USA 123.191.772, del peso e del titolo ed al tasso di cambio del 18 ottobre 1973, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Art. 6

1. I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile, in rate semestrali posticipate, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

3. Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

4. Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca interamericana di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

Art. 7

1. I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Art. 8

1. All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 6, valutato in L. 270.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. La Banca interamericana di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministro per il tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo XIV, sezione 3 dell'accordo medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO