Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e sostituito dal seguente:
"Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.
In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente:
"La tassa di concessione puo' essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali".
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente:
"Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali".
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente:
"In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO