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Modifica agli articoli 9, 12 e 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e sostituito dal seguente:
"Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda.
In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO