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Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dalla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati:

  1. 1) l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

  2. 2) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

  3. 3) l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

  4. 4) nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - PANDOLFI - MARCORA - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO