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Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891, e' sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.1

Art. 2

1. Permane l'obbligo, previsto dal secondo comma del predetto articolo 266, della rivaccinazione all'ottavo anno di eta' per i soggetti che sono stati gia' sottoposti alla prima vaccinazione con esito positivo.

Art. 3

1. Il Ministro per la sanita' puo' disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.

Art. 4

1. Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 267 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaioloso e sulla vaccinazione in favore dei soggetti che volontariamente la richiedano.

Art. 5

1. Le regioni, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono all'allestimento di speciali unita' di isolamento per forme virali altamente contagiose presso gli enti ospedalieri ubicati nelle piu' importanti sedi di traffico internazionale.

2. Per i fini di cui sopra il Ministero della sanita' e' autorizzato ad assegnare, mediante anche anticipazioni, alle regioni interessate somme, per complessive lire 1.000 milioni, per l'allestimento di unita' di alto isolamento da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero stesso, cui spetta il compito di accertare che le opere siano state eseguite nei modi convenuti.

Art. 6

1. Il Ministero della sanita', per esigenze profilattiche di carattere particolare, fornisce alle regioni vaccini, sieri ed altro materiale profilattico.

Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge si provvede mediante la riduzione dell'importo di lire 1.000 milioni del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1977.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio di cui al capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - DAL FALCO - STAMMATI - COSSIGA - BONIFACIO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO