Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973, aggiuntivi, rispettivamente, alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973:
a) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;
b) accordo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente agli articoli XV e XVI degli accordi indicati alle lettere a) e b) dell'articolo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO