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Modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.

2. L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in relazione al sesso degli alunni.

3. L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali.

4. Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge anzidetta.

Art. 2

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:
"I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Nel dare applicazione a quanto disposto con la presente legge saranno tenute presenti le seguenti esigenze:
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu' adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimenti alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche;
d) graduale attuazione delle modifiche apportate al precedente articolo 2.
L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi".

Art. 3

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono sostituiti dai seguenti:
"Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica.
L'esame di licenza consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate al comma precedente.
La commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al secondo comma; il presidente della commissione e' nominato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.
Il diploma di licenza da' accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado".

Art. 4

1. La presente legge avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

2. La fusione degli attuali ruoli di applicazioni tecniche maschili e applicazioni tecniche femminili si attua dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80 in ragione di una cattedra o posto orario di educazione tecnica ogni due corsi.

3. Fino a tale anno gli organici ed i posti di incarico continuano ad essere determinati in base all'attuale distinzione delle applicazioni tecniche maschili e femminili, anche ai fini della immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi in via di espletamento all'atto della entrata in vigore della presente legge e di coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste da precedenti leggi speciali nei limiti delle aliquote di cui alle leggi medesime, nonche' ai fini dei trasferimenti del personale docente.

4. L'utilizzazione del personale assegnato a ciascuna scuola avviene sulla base di un piano didattico che puo' considerare l'insegnamento per classi o per gruppi di alunni da costituirsi nell'ambito della classe o fra classi diverse.

5. E' consentita a scelta del docente l'utilizzazione per le libere attivita' complementari previa la partecipazione ad apposito corso di aggiornamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418.

6. Con la fusione dei ruoli di cui al secondo comma del presente articolo si procede all'assorbimento del personale docente che risulti in eccedenza rispetto al nuovo organico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO