Estensione delle disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia alle forze armate in servizio esterno agli istituti penitenziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono estese, per quanto concerne l'attivita' di vigilanza esterna, ai militari della forza pubblica e delle forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO - COSSIGA - LATTANZIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO