diritto.io

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, sono stabilite come segue, con effetto dal 1° gennaio 1976, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del medesimo regio decreto:

  1. 1) incaricati marittimi ................................... L. 1.094.400 delegati di spiaggia ................................... L. 842.400

2. Gli aspiranti alla nomina ad incarico marittimo ed a delegato di spiaggia dovranno essere di eta' non superiore ai 62 anni.

Art. 2

1. Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, valutato in lire 48 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO