Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il contributo di lire 400 per ogni grado ettolitro di vino ceduto alle distillerie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, e' prorogato fino al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 2
1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulle disponibilita' residue degli stanziamenti recati dall'articolo 1, lettera a), della legge 11 aprile 1974, n. 179.
2. A tal fine le dette disponibilita' saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA - PANDOLFI - STAMMATI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO