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Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica, presenta al Parlamento:
1) nel mese di luglio, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;
2) nel mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.
Nello stesso mese di settembre, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, la quale, in una apposita sezione, conterra' una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla parte discrezionale di spesa, sul fabbisogno di cassa del tesoro e sul finanziamento di tale fabbisogno.
Le relazioni programmatiche di settore previste da specifiche leggi saranno presentate dai Ministri interessati di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in allegato alla relazione di cui al comma precedente".

Art. 2

1. L'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, articolata secondo i criteri della classificazione economica, nonche' della gestione di tesoreria relativa all'anno in corso. Con la stessa relazione il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una stima della previsione di cassa per l'intero settore pubblico (inteso come l'insieme della pubblica amministrazione, delle aziende autonome, degli enti ospedalieri, delle aziende municipalizzate; degli enti portuali e dell'Ente nazionale per l'energia elettrica), con riferimento agli indirizzi di politica economica generale e nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e del credito totale interno per l'anno in corso.
Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, della gestione di tesoreria e dell'intero settore pubblico, come sopra definito, relativa all'intero anno. Nella prima relazione trimestrale sono contenuti specifici elementi di informazione sulla consistenza dei residui passivi, sulla loro struttura per eta' e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento".

Art. 4

1. Il primo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' sostituito dal seguente:
"I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono pero' riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
Il secondo comma del medesimo articolo 36 e' sostituito con il seguente:
"I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto od in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio ai sensi del successivo articolo 40-bis".
E' soppresso il terzo comma dello stesso articolo 36.

Art. 6

1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis:
"Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dall'articolo 36.
A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso".

Art. 7

1. Fatte salve le disposizioni legislative che ad esso facciano riferimento, il primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' cosi' modificato:
"Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percepiti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonche' per integrare la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 40-bis della presente legge".

Art. 8

1. La facolta' accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilita' generale dello Stato viene in ogni caso a cessare con il termine del 31 dicembre 1977.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO