Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Non dovranno essere riproposte le domande gia' presentate, anche se fuori termine, dai creditori all'ufficio liquidatore dell'ONMI.
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione".
Art. 3
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dal seguente:
"Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, che sia stato regolarmente assunto e' trasferito con decreto del Ministro per la sanita' entro sei mesi dalla data di scioglimento e con effetto dal 1 gennaio 1976 alle province e ai comuni o loro consorzi in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti.
Con effetto dalla stessa data e fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, le province e i comuni o loro consorzi provvederanno a corrispondere al personale medesimo il trattamento economico gia' in godimento alle dipendenze dell'ONMI".
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale che sia stato regolarmente assunto e che sia in servizio alla data del 20 novembre 1975 viene trasferito alle regioni a copertura delle esigenze delle medesime o collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382".
Il personale di cui al precedente comma e' collocato nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ove non trasferito alle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e' sostituito dai seguenti:
"Il personale dell'ente disciolto - quale che sia l'ente presso il quale viene trasferito - puo' optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Art. 5
1. Il primo e secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituiti dal seguente:
"Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito e' iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi".
Al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono sostituite le parole "l'indennita' di buonuscita" con "il trattamento di fine servizio", "lo Stato o la regione" con le "amministrazioni riceventi" e "all'INADEL ed all'ENPAS" con "agli istituti o enti interessati".
Art. 6
1. Al personale trasferito ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1973, n. 16, con effetto dal 1° gennaio 1976.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI -
DAL FALCO - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO