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Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, ne' altra attivita' retribuita

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976, remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:

  1. a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;

  2. b) non esercitino, ne' abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, ne' altra attivita' retribuita;
    sono estesi i benefici tutti previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 10 luglio 1976.

2. I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di eta'; il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

3. Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

Art. 2

1. Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO