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Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 5

1. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito da seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge".

Art. 6

1. L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta da componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".

Art. 7

1. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche in materia penale.

Art. 8

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 9

1. Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO