Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".
Art. 2
1. Il secondo comma dell'articolo 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e' sostituito dal seguente:
"La sezione giudica con l'intervento di due esperti un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalle legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione".
Art. 3
1. Il primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e' sostituito dal seguente:
"La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti"
Art. 4
1. Il primo comma dell'articolo 380 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La Corte, dopo la discussione della causa, delibera nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio"
Art. 5
1. L'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito da seguente:
"Art. 76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione). - Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte ne casi stabiliti dalla legge".
Art. 6
1. L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta da componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".
Art. 7
1. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche in materia penale.
Art. 8
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Art. 9
1. Salva la disposizione dell'articolo precedente, la composizione del collegio resta invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, e' gia' stato dichiarato aperto il dibattimento, a meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma dell'articolo 432 del codice di procedura penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO