Modificazioni al codice di procedura penale
Testo vigente
Titolo I. Modificazioni al codice di procedura penale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il capoverso dell'articolo 39 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
"Se si tratta di delitto tentato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.
Se si tratta di reato continuato e' competente il giudice del luogo in cui fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il primo reato".
Art. 2
1. Dopo l'articolo 48 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 48-bis. - (Rilevanza della connessione). - La connessione non produce effetti ne' sulla competenza ne' ai fini della riunione rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente. In questi casi si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati".
Art. 3
1. Dopo l'articolo 144 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 144-bis. - (Acquisizione di atti di procedimenti connessi). - Nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, e' consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile".
Art. 4
1. L'articolo 171 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 171. - (Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato). - Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dell'imputato, che non sia detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, e' fatta menzione nel processo verbale.
Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dalle disposizioni precedenti, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, e' formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualita', gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti.
L'imputato e' altresi' avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato. II luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorita' che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata.
La comunicazione puo' essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovi l'imputato; in tale caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio precedente.
L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne da' immediatamente comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorita' che procede con le forme prevedute dal primo capoverso. Finche' l'ufficio procedente non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Salvo quanto disposto dal primo capoverso, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.
Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso.
Art. 5
1. L'articolo 172 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 172. - (Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato). - La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 532".
Art. 6
1. Il capoverso dell'articolo 185 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:
"Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' prevedute da questo articolo che riguardano la capacita' e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento.
Tutte le altre nullita' prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere piu' rilevate, ne' dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalita' d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio".
Art. 7
1. Dopo il primo capoverso dell'articolo 303 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"Quando e' richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.
Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.
Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato per giustificati motivi, per non piu' di una volta".
Art. 8
1. L'articolo 304-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 304-quater. - (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato). - Salvo quanto e' disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria il giorno successivo al compimento dell'atto, con facolta' per i difensori che siano stati avvertiti del compimento dell'atto, o che vi abbiano assistito, di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.
Negli altri casi ai difensori e' immediatamente comunicato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.
Il giudice puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.
Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facolta' di presentare istanze concernenti gli atti suddetti, nei modi stabiliti dall'articolo 145.
Il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti e dei processi verbali menzionati nella prima parte sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore, e puo' provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.
Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito".
Art. 9
1. Dopo l'articolo 348 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 348-bis. - (Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi). - Le persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, possono essere sentite liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorra, ne puo' essere ordinato l'accompagnamento. Esse vengono citate osservando le norme per la citazione dei testimoni e hanno facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. In mancanza, il giudice provvede a nominare un difensore di ufficio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato".
Art. 10
1. L'articolo 414 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Separazione di giudizi). - Se l'ordinanza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a piu' imputati o piu' reati attribuiti a uno o piu' imputati, il giudice, sentite le parti, puo' ordinare la separazione di giudizi, se si manifesta la possibilita' di definire prontamente uno o piu' dei procedimenti riuniti".
Art. 11
1. Dopo l'articolo 450 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"Art. 450-bis. - (Interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi). - Si osservano, per l'esame delle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle quali si procede separatamente, le disposizioni dell'articolo 348-bis".