Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei limiti delle disponibilita' di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facolta' di comprendere nei numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.
2. La nomina dei vincitori non potra' avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.
3. I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva la facolta' dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle quali non sia possibile provvedere con personale che abbia gia' prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione.
4. In ogni caso il trasferimento non puo' avvenire prima di due anni dalla data di assunzione.
Art. 2
1. I vincitori dei concorsi, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della nomina, potranno essere immessi in servizio previo rilascio di dichiarazione scritta nella quale essi confermino il possesso dei requisiti stessi.
2. Alla nomina in prova sara' provveduto dopo l'accertamento di cui al comma precedente. La nomina stessa decorrera' dalla data di effettiva assunzione in servizio.
3. L'immissione in servizio provvisoriamente disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, sara' priva di effetti giuridici e gli interessati saranno dichiarati decaduti dalla nomina qualora nei loro confronti risulti la insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti.
4. E' fatta salva in ogni caso la retribuzione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.
Art. 3
1. Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.
2. Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 4
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai concorsi in via di espletamento o gia' espletati.
Art. 5
1. Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:
1) carriera del personale direttivo tecnico:
a) branca "coltivazioni tabacchi": laurea in scienze agrarie;
b) branca "manifatture tabacchi": laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica; laurea in architettura; laurea in chimica;
c) branca "sali e chinino": laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica o chimica o mineraria; laurea in chimica o in chimica industriale;
2) carriera del personale direttivo amministrativo:
1) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche o in scienze statistiche e demografiche;
3) Carriera del personale dell'esercizio:
1) amministrativi:
2) diploma di ragioniere e perito commerciale; tecnici:
a) branca " Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario; diploma di perito industriale per la chimica industriale; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale;
b) branca "Manifatture tabacchi": diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettrotecnica, per l'elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;
c) branca "Sali e chinino": diploma di perito industriale per la meccanica o per l'elettrotecnica o per l'elettronica industriale o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra;
4) ruolo degli interpreti-traduttori:
1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
5) ruolo dei capi tecnici, dei computisti e dei dattilografi:
1) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
2. Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono aver conseguito la licenza delle scuole elementari ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti dal bando di concorso.
Art. 6
1. Gli aspiranti all'assunzione in qualita' di operai di ruolo delle categorie specializzati, qualificati e comuni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.
2. Nessun limite di eta' e' stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato.
3. Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanne per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni previste dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio.
4. Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede in base a prova d'arte o esperimento pratico per gli operai specializzati e qualificati, e in base a prove attitudinali per gli operai comuni, secondo modalita' che saranno disciplinate con apposite norme da emanarsi con determinazione del direttore generale, su conforme parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate in detto consiglio.
Art. 7
1. Nei concorsi per l'assunzione di operai comuni la commissione esaminatrice e' composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri e dal funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni e' sostituito dal capo agenzia. Nei depositi di generi di monopolio la commissione e' composta dal dirigente e dal secondo contabile.
2. Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potra' essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che puo' essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente.
3. Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneita' fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.
Art. 8
1. Nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati la commissione esaminatrice e' composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dal direttore dell'opificio. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e' sostituito dal capo agenzia.
2. Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potra' essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che puo' essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente.
3. Nei concorsi per l'assunzione degli operai qualificati "infermieri patentati", di cui alla tabella allegata alla legge 7 giugno 1975, n. 229, la commissione esaminatrice e' integrata con un medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.
4. I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sara' designato dalla Direzione generale.
5. Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneita' fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.
Art. 9
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.
Art. 10
1. I componenti delle commissioni esaminatrici nel concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.
Art. 11
1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio delle carriere direttive, di concetto, esecutive, sia tecniche che amministrative, ed ausiliaria di vigilanza e di anticamera, nonche' per i concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono cosi' costituite:
a) Carriera direttiva - ruolo del personale tecnico:
1) da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.
2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.
b) Carriera direttiva - ruolo del personale amministrativo:
1) da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.
3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.
c) Carriera di concetto - ruolo tecnico del personale dell'esercizio:
1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore tecnico, che presiede la commissione;
2) da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;
3) da tre funzionari dell'amministrazione, di cui due con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto del personale tecnico e uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.
4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.
d) Carriera di concetto - ruolo amministrativo del personale dell'esercizio:
1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore amministrativo, che presiede la commissione;
2) da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;.
3) da tre funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.
5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.
e) Carriera di concetto - ruolo degli interpreti traduttori:
1) da un dirigente superiore tecnico o amministrativo dell'amministrazione, che presiede la commissione;
2) da tre membri, dei quali almeno uno professore di lingue estere di scuola media superiore e gli altri funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.
6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.
f) Carriera esecutiva - ruoli tecnico e amministrativo del personale dell'esercizio:
1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;
2) da tre funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.
g) Carriera esecutiva - ruolo del personale di dattilografia; carriera ausiliaria di anticamera e carriera del personale dell'esercizio di vigilanza:
1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;
2) da due funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.
8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.