Estensione dei benefici d'inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I benefici di inquadramento previsti dall'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono estesi al personale della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena immesso nel ruolo degli assistenti sociali per minorenni a seguito di concorso e successivamente trasferito nel ruolo degli assistenti sociali per adulti con decreto ministeriale 22 aprile 1976.
Art. 2
1. L'inquadramento nelle varie classi di stipendio della qualifica di assistente sociale a favore del personale di cui all'articolo 1 della presente legge e' effettuato tenendo conto del periodo di attivita' comunque retribuita e continuativamente svolta dal personale medesimo, con mansioni di assistente sociale, negli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato anteriormente all'assunzione nei ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.
2. Entro tre mesi dal nuovo inquadramento gli interessati hanno facolta' di richiedere il riscatto degli anni di servizio prestati ai sensi del precedente comma, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennita' di buonuscita.
Art. 3
1. All'onere finanziario di L. 12.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO