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Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 20 milioni di unita' di conto del Fondo africano di sviluppo, pari a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in due annualita', rispettivamente di 12 milioni di unita' di conto per il 1977 e di 8 milioni di unita' di conto per il 1978.

Art. 2

1. Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore del Fondo africano, delle somme all'uopo necessarie ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 20 milioni di unita' di conto.

Art. 3

1. I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

2. Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

3. Il Ministro per il tesoro e, altresi', autorizzato a disporre con separato decreto la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi al Fondo africano di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

Art. 5

1. I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Art. 6

1. All'onere relativo agli interessi, valutato in lire 114.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - FORLANI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO