Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' sostituito dal seguente:
"L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente".
Art. 2
1. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' aggiunto il seguente comma:
"Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui ai precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge".
2. AI terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, le parole: "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "commi precedenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO