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Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli istituti musicali pareggiati sottoindicati sono trasformati in conservatori di musica statali e sezione staccata di conservatorio di musica con le decorrenze a fianco di ciascuno indicate:
"F. E. Dall'Abaco" di Verona, con decorrenza 1 ottobre 1968;
"L. Canepa" di Sassari, con decorrenza 1 ottobre 1968;
"A. Vivaldi" di Alessandria, con decorrenza 1 ottobre 1969;
"U. Giordano" di Foggia, con decorrenza 1 ottobre 1969;
"L. D'Annunzio" di Pescara, con decorrenza 1 ottobre 1969;
"G. Frescobaldi" di Ferrara, con decorrenza 1 ottobre 1970;
"T. Schipa" di Lecce, con decorrenza 1 ottobre 1970;
"G. Nicolini" di Piacenza, con decorrenza 1 ottobre 1970;
"A. Venturi" di Brescia, con decorrenza 1 ottobre 1971;
"C. Pollini" di Padova, con decorrenza 1 ottobre 1971.

2. Il liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina e' trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria, con decorrenza 1 ottobre 1971.

3. Ciascuno dei conservatori di cui al primo comma nonche' la sezione staccata di cui al secondo comma del presente articolo avranno una scuola media annessa da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2

1. Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori.

Art. 3

1. Le norme concernenti il passaggio allo Stato dei predetti istituti nonche' l'inquadramento nei ruoli statali del personale direttivo ed insegnante degli istituti stessi, enunciate nelle annesse convenzioni, formano parte integrante della presente legge.

Art. 4

1. Con effetto dal 1 ottobre 1968 e per gli anni successivi, i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nelle piante organiche di cui alle allegate tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L ed M.

Art. 6

1. All'onere di complessive L. 14.255.489.100, relativo al periodo 1 ottobre 1968-31 dicembre 1977, si provvede, per L. 2.665.000.000, con i contributi degli enti sovventori da versarsi all'entrata del bilancio ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e, per L. 11.590.489.100, con gli stanziamenti dei capitoli 2600, 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977, in ragione, rispettivamente, di L. 2.917.200.000, L. 7.501.289.100 e L. 1.172.000.000.

2. A decorrere dall'anno finanziario 1978, all'onere annuo valutato in L. 2.853.225.000 si provvede, quanto a L. 350.000.000, coi citati contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 2.503.225.000, coi normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di L. 628.100.000, di L. 1.615.125.000 e L. 260.000.000.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO