Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 49 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. La spesa derivante dall'esecuzione della presente legge e' valutata in annue lire 19 milioni, a decorrere dal 1 luglio 1976.
2. Al complessivo onere di L. 28.500.000, relativo al periodo 1 luglio 1976-31 dicembre 1977, si provvede:
1) quanto a L. 14.500.000 con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;
2) quanto a L. 14.000.000 con riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - DONAT-CATTIN - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO