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Ratifica del protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano e adesione al protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, adottati a Washington il 2 aprile 1974, e loro esecuzione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974;

  1. a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971;

  2. b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 di ciascun protocollo.

Art. 3

1. In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

2. Le relative spese valutate in lire 14.200 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLAN - MORLINO - STAMMATI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO