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Norme sulla pubblicita' delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, nonche' altre norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

Art. 2

1. Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

2. I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Art. 3

1. Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 4

1. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

2. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 5

1. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse.

2. Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.

Art. 6

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n; 416, e' soppresso. Conseguentemente nell'articolo 23 del medesimo decreto e' soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.
Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e' aggiunto il seguente:

2. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto".
All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, viene aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe".
Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonche' della giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Art. 7

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti commi:
"Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.
Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori".

2. Il quinto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria".

3. L'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO