Proroga dei termini previsti dall'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, relativa alla riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge".
Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita' necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute".
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1976 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO