Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile.
Art. 2
1. E' abrogato l'articolo 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 3
1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto".
Art. 4
1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio".
Art. 5
1. Il terzo comma dell'articolo 371 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369".
Art. 6
1. Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese".
Art. 7
1. Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale".
Art. 8
1. Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata".
Art. 9
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:
"Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata".
Art. 10
1. Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili".
Art. 11
1. Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO