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Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:

Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se la revocazione e' proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilita', entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata".

Art. 9

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:
"Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di cio' che siasi conseguito con la sentenza revocata".

Art. 11

1. Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non puo' essere dichiarata l'inammissibilita' o l'improcedibilita' del ricorso per Cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO