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Misure urgenti per l'editoria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25 mila milioni per l'anno finanziario 1977 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Tale contributo dovra' essere versato su apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Ente predetto.

Art. 2

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare lire 22.500 milioni del citato contributo per corrispondere alle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione al prezzo della carta. L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale e' determinata in proporzione al numero di copie vendute nell'anno 1976 dei giornali quotidiani da essa editi.

2. Il numero delle copie vendute nel 1976 e' ricavato dai dati contenuti nei bilanci depositati presso il registro nazionale della stampa quotidiana, periodica e delle agenzie di stampa ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 3

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare i restanti 2.500 milioni del citato contributo straordinario per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani una integrazione straordinaria sulle spese avute nel 1976 per la diffusione.

2. L'integrazione spettante a ciascuna impresa editoriale e' determinata in proporzione all'ammontare di dette spese per giornali quotidiani da essa editi, ricavato dai bilanci depositati ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 4

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sottoporra' alla commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, piani di riparto risultanti in applicazione dei criteri indicati negli articoli 2 e 3.

2. La medesima commissione e' altresi' incaricata di risolvere le questioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 5

1. Le integrazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge saranno corrisposte durante l'anno 1977 dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta alle imprese editoriali in due rate corrispondenti ciascuna alla meta' dell'ammontare complessivo, mediante prelevamenti del relativo importo dal conto corrente di tesoreria di cui al precedente articolo 1.

2. La corresponsione delle suddette integrazioni cessera' in caso di aumento del prezzo attualmente in vigore dei giornali quotidiani.

3. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sara' in tale ipotesi tenuto a versare immediatamente al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il contributo straordinario di cui all'articolo 1 e l'ammontare della rata gia' pagata alle imprese editoriali per la corresponsione delle integrazioni ad esse dovute ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 6

1. All'onere di lire 25 mila milioni derivante nell'anno finanziario 1977 dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dall'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO