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Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973 n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".

Art. 4

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

2. L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione gia' prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO