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Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e' sostituito dai seguenti:
"L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi o della somma risultante a credito dalla liquidazione effettuata a norma dell'articolo 19 della presente legge, e' comunicato agli interessati mediante notificazione di speciale cartella esattoriale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.
All'emissione delle cartelle, quando dalla liquidazione non risultano importi da iscrivere a ruolo, si provvede sulla base di apposite liste, nelle quali sono indicati gli elementi necessari per la formazione della speciale cartella per ciascun contribuente; le liste sono formate dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce; sono trasmesse agli esattori negli stessi termini previsti per la consegna dei ruoli".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO