Provvedimenti in favore della facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Messina e della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Catania
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli articoli 6 e 11 delle leggi 13 giugno 1952, n. 692 e 13 giugno 1952, n. 694, sono abrogati.
2. La facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Messina e la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Catania sono, ai sensi degli articoli 1 e 9 delle leggi citate nel precedente comma, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita' indipendentemente dalle vicende delle convenzioni di cui agli articoli 11 delle leggi medesime.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1976, valutato in L. 105.000.000, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. A decorrere dall'esercizio 1977, all'onere annuo, valutato in L. 50.000.000, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO