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Corresponsione di uno speciale premio al personale dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati nell'anno 1977 per esigenze eccezionali dell'ordine pubblico e' corrisposto uno speciale premio di lire 500 mila in due rate, di cui la prima di lire 300 mila al compimento del terzo mese di richiamo, la seconda di L. 200.000 al termine del richiamo di un anno.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO