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Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalita'.

2. Le formalita' di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

3. All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalita' eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.

4. Le formalita' di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non e' stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.

Art. 2

1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria.

2. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106, n. 4›, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro.

Art. 3

1. Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita' fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.

Art. 4

1. Per ottenere le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione devono essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico:

  1. a) la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio;

  2. b) le note, in triplice esemplare, redatte in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, predisposte e distribuite dall'ufficio del pubblico registro automobilistico;

  3. c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Il terzo esemplare della nota di cui alla lettera b) del comma precedente e' esente dall'imposta di bollo e dai diritti spettanti all'ufficio del pubblico registro automobilistico.

3. Nelle note devono essere indicati i numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto e tutti gli altri dati di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta prevista dalla presente legge. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto, di escludere l'indicazione dei numeri di codice fiscale dalle note relative ad atti che non risultino indicativi di capacita' contributiva.

4. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle note relative ad atti pubblici da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

5. Le richieste di formalita' sono irricevibili se le note non recano le indicazioni previste dal terzo comma.

6. Uno degli originali o le copie degli atti di cui alla lettera a) del primo comma sono trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile.

7. Con il decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo articolo 6 sono stabilite le modalita' di applicazione del comma precedente.

Art. 5

1. In caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale, il processo verbale, ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, e' redatto dagli impiegati dell'amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni presso il pubblico registro automobilistico. A tal fine l'ufficio del pubblico registro automobilistico segnala ai suddetti impiegati gli errori rilevati, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, di cui al successivo articolo 6.

2. Alla riscossione della sanzione provvede l'ufficio del registro che ha sede nel capoluogo di provincia.

Art. 6

1. Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'articolo 4, nonche' per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalita' eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'articolo 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso e' fissato in L. 35 per ciascuna formalita' eseguita.349

3. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente e' annualmente adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge.

4. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalita' per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonche' i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalita' di trasmissione.

Art. 7

1. L'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge si applica, con decorrenza dal 1 gennaio 1978, alle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dopo il 31 dicembre 1977 ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dopo tale data.

Art. 8

1. L'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente: Art. 7. - Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli:

  1. A) Motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e
    trattrici agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.000

  2. B) Veicoli a motore destinati al trasporto di per- sone o al trasporto promiscuo di persone e cose:

    1. 1) fino a 8 CV. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000

    2. 2) da oltre 8 fino a 12 CV. . . . . . . . . . . " 15.000

    3. 3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . . . . . . " 20.000

    4. 4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . . . . . . " 30.000

    5. 5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . . . . . . " 40.000

    6. 6) oltre 40 CV. . . . . . . . . . . . . . . . . " 50.000
      C) Veicoli a motore destinati al trasporto di cose
      di portata:
      1) fino a 7 quintali. . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
      2) da oltre 7 fino a 15 quintali. . . . . . . . " 33.000

    7. 3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . . . . . . " 39.000

    8. 4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . . . . . . " 48.000

    9. 5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . . . . . . " 60.000

    10. 6) da oltre 60 tino a 80 quintali . . . . . . . " 71.000

    11. 7) oltre 80 quintali. . . . . . . . . . . . . . " 92.000
      D) Rimorchi di portata:
      1) fino a 20 quintali . . . . . . . . . . . . . L. 29.000
      2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . . . . . . " 44.000

    12. 3) oltre 50 quintali. . . . . . . . . . . . . . " 60.000
      E) Rimorchi per trasporto di persone:
      1) fino a 15 posti. . . . . . . . . . . . . . . L. 23.000
      2) da 16 a 25 posti . . . . . . . . . . . . . . " 27.000

    13. 3) da 26 a 40 posti . . . . . . . . . . . . . . " 35.000

    14. 4) oltre i 40 posti . . . . . . . . . . . . . . " 45.000

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO