Approvazione ed esecuzione dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), con le allegate regole di finanziamento, adottato a Citta' del Messico il 27 settembre 1970
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' approvato lo statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) con le allegate regole di finanziamento, adottato a Citta' del Messico il 27 settembre 1970.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 dello statuto stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 65 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO