Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonche' al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonche' della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale.1
Art. 2
1. E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
2. Esso e' composto dai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per le partecipazioni statali, per l'industria il commercio e l'artigianato, per i lavori pubblici, nonche' da Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e per sua delega dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
3. Fatte salve le competenze del Consiglio dei Ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare.12
Art. 3
1. Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:
a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;
b) la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;
c) gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da societa' a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403;
d) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;
e) la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;
f) la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c);
g) le attivita' d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10.
2. Le regioni, entro quarantacinque giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.
3. L'amministrazione e gli enti di cui alla lettera c) del presente articolo, entro trenta giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza.1
Art. 4
1. Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nonche' di altre associazioni nazionali operanti nei settori di cui all'articolo 1, presi in considerazione i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e le proposte dell'amministrazione e degli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nonche' la loro reciproca compatibilita', adotta entro trenta giorni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il Consiglio dei Ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.1
Art. 5
1. Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto previsto nel precedente articolo 4, primo comma, approvano, entro trenta giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti gia' adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.
2. Le regioni dovranno nel provvedimento di adozione dei loro programmi di settore provvedere anche al loro coordinamento con i programmi generali regionali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale, ove questi siano stati da esse approvati, oppure, in mancanza, con le direttive decise in materia dalle regioni stesse.1
Art. 6
1. Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera c) del precedente articolo 3.
2. A questo fine le amministrazioni e gli enti di cui alla stessa lettera c) sono tenute a fornire, entro il 30 giugno di ogni anno, al CIPAA una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi interventi nonche' ogni altra informazione utile o che venga richiesta.
3. Le regioni entro la stessa data di cui al comma precedente trasmettono al CIPAA una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali.
4. Il CIPAA, entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, valuta lo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento anche relative ai finanziamenti, da adottarsi, entro trenta giorni, con le procedure previste per l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 4.
5. Il CIPAA e' tenuto a presentare annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.1
Art. 7
1. Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorita' stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sempreche' siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le societa' promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.
2. Le unita' lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.
3. Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunita' montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonche' le societa' forestali costituite per una durata non interiore ad anni diciotto.
4. Le cooperative e le societa' forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:
a) atti costitutivi della societa' e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;
b) atti di acquisto in proprieta' di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;
c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;
d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attivita' di cui alle precedenti lettere;
e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;
f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;
g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi.1
Art. 8
1. Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne, nonche' della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.
2. Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.1
Art. 9
1. Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.
2. Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.1
Art. 10
1. Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attivita' di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare.
2. Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra dovra' provvedersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA, d'intesa con la commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvoforestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.
3. Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno gli interventi di competenza nazionale necessari sia alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro gli incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio nonche' le modalita' per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.
4. Le regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire la normativa per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo, le regioni possono avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato ai sensi della lettera g) dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.
6. Ai fini previsti dal presente articolo le regioni o gli organismi da queste delegati favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni; le regioni o gli enti da queste delegati possono altresi' costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.
7. I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione e delle colture a rapido accrescimento anche in a quanto previsto dalle norme di legge.1
Art. 11
1. Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di interventi in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo; determinano altresi' le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue.
2. Gli interventi da considerare in via prioritaria sono quelli concernenti l'ultimazione e il completamento di opere gia' in parte realizzate; i progetti di nuova irrigazione nelle regioni meridionali; l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi, nonche' di ravvenamento di falde sotterranee e di loro ricerca; l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttivita' agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura, nonche' quelli da effettuare per aggiornare e rinnovare la rete di scolo dei terreni di piano, anche in rapporto ad una loro razionale sistemazione che consenta piu' elevate produzioni unitarie; l'assistenza tecnica e la preparazione professionale necessarie alla trasformazione irrigua aziendale.
3. Il piano nazionale, ai fini degli eventuali aggiornamenti, e' verificato ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 4.
4. Il 60 per cento del finanziamento e' riservato alle regioni meridionali.1