Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La laurea in scienze della produzione animale conferita dalle universita' statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, e' dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi ed all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e per l'iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO